PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per:

          a) personale esposto all'amianto, il personale addetto a operazioni di manipolazione dell'amianto a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento ovvero il personale addetto alla manutenzione e al controllo delle navi militari e mercantili, ove esiste presenza di amianto, anche se incapsulato e messo in sicurezza;

          b) personale che è stato esposto all'amianto, il personale che, a qualsiasi titolo, ha manipolato amianto ovvero vi è stato a contatto in modo diretto o indiretto.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridotto da 1,5 a 1,25» sono aggiunte le seguenti: «; tale riduzione non si applica nei confronti degli equipaggi della Marina militare e della marina mercantile»;

          b) al comma 3:

              1) le parole da: «in concentrazione media annua» fino a: «otto ore al giorno» sono soppresse;

 

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              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di esposizione utile ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali previsti dal presente comma sono ridotti a un terzo per gli equipaggi della Marina militare e della marina mercantile esposti o che sono stati esposti all'amianto»;

          c) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

      «6-ter. Il personale della Marina militare e della marina mercantile esposto o che è stato esposto all'amianto può cumulare i benefìci previsti dal presente articolo con i benefìci previdenziali previsti dai regimi pensionistici di appartenenza che comportano l'anticipazione dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-sexies. Ai fini della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto, il Ministero della difesa e il Ministero dei trasporti inviano all'INAIL appositi elenchi contenenti l'indicazione delle navi caratterizzate dalla presenza di amianto e copia dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione rilasciato dalle competenti autorità».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunta la seguente:

          «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

              1) il divieto di impiego, anche in campo militare, di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;

              2) il completamento delle bonifiche o la dismissione delle navi ove permanga

 

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ancora un fattore di rischio di esposizione, anche accidentale, all'amianto;

              3) le linee guida di sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti e dei soggetti che sono stati esposti all'amianto nell'ambito della Marina militare e della marina mercantile;

              4) un modello di registro dei soggetti esposti e dei soggetti che sono stati esposti all'amianto;

              5) la ricerca biomedica per la valutazione delle condizioni necessarie per l'effettuazione di diagnosi precoci per malattie amianto-correlate al personale che è stato esposto all'amianto;

              6) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti colpiti da malattie amianto-correlate».

Art. 4.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti o che sono stati esposti all'amianto).

      1. Il personale della Marina militare e della marina mercantile esposto o che è stato esposto all'amianto, affetto da malattie riconducibili all'esposizione al medesimo, ha diritto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazioni gravi di neoplasie amianto-correlate, di servizi di assistenza specifica mirati al sostegno, anche psicologico, della persona e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono gestite dagli istituti previdenziali di appartenenza del personale della Marina militare e della marina mercantile, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, avvalendosi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dagli istituti previdenziali sono inviati all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ai centri regionali di raccolta di dati, ove esistenti.

 

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      4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e dei servizi di assistenza di cui al comma 1.

Art. 5.
(Fondo per le vittime dell'amianto della Marina militare e della marina mercantile).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto della Marina militare e della marina mercantile, di seguito denominato «Fondo», a favore dei soggetti affetti da malattie professionali amianto-correlate e, in caso di decesso, a favore dei familiari loro superstiti.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, liquidata secondo le modalità e la normativa in vigore per casi analoghi.
      3. Per le famiglie che hanno perso un congiunto unica fonte del reddito familiare, in alternativa alla prestazione economica di cui al comma 2, è data facoltà al coniuge superstite o a un figlio maggiorenne di essere assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso una pubblica amministrazione.
      4. Il finanziamento del Fondo, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede annualmente al ripianamento del Fondo.
      5. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore, la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comitato amministratore siede, con funzioni

 

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di osservatore, un delegato della rappresentanza militare.
      6. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461).

      1. Al comma 4 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti temporali previsti dal periodo precedente non si applicano in caso di neoplasie amianto-correlate».

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.